Nota azienda energetica condannata alla restituzione di somme per indebito oggettivo iva

Una ditta individuale esercente attività agricola – rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Coppolecchia ed Ettore De Toma – ha convenuto in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Bisceglie una nota azienda operante nel settore energetico per sentirla condannare alla restituzione di somme versate dalla propria assistita in eccedenza per iva calcolata in fatture al 22% anziché al 10% in virtù di specifica agevolazione prevista ex lege n. 350/2003 per la fornitura di energia elettrica alle imprese agricole.

Nel caso di specie, la cliente aveva ritualmente richiesto l’applicazione dell’agevolazione mediante comunicazione a mezzo mail ed invio delle autocertificazioni e della documentazione all’uopo prevista.

Per meri disguidi interni all’azienda energetica, come dimostrato in corso di causa, la richiesta di agevolazione fiscale non era stata correttamente presa in carico e le successive fatture, regolarmente pagate con riserva, hanno computato l’iva al 22% anziché al 10%.

Il Giudice di Pace adìto, rinteuta rituale la suddetta istanza, con sentenza n. 214/2026 ha condannato la convenuta alla restituzione della differenza a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. anche richiamando la sentenza del 7.9.2023 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha statuito che “il cessionario, soggetto passivo dell’iva, al quale sia stata applicata un’aliquota Iva più elevata rispetto a quella dovuta, ha diritto a chiedere diretamente all’Erario il rimborso della maggiore iva versata, qualora non possa più ottenere la restituzione da parte del cedente a causa dell’intervenuta prescrizione… in ragione delle perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di danaro a seguito dell’esigibilità anticipata dell’imposta“.

L’azienda energetica è stata altresì condannata al pagamento delle spese legali in virtù della soccombenza in giudizio.

Avv. Gianfranco Coppolecchia

Avv. Ettore De Toma