Accordo di divorzio con negoziazione assistita

A seguito di separazione consensuale omologata nell’anno 2013, a distanza di quasi dieci anni due coniugi hanno deciso di intraprendere la procedura per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 6 del D.L. n.132/2014 le parti, per il tramite dei rispettivi avvocati, hanno concluso un accordo di negoziazione assistita, che ha consentito loro di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio in un arco di tempo molto breve.

Trattative, redazione e trasmissione dell’accordo e nulla osta del Procuratore della Repubblica, con conseguente annotazione del divorzio nel registro di stato civile, sono stati conclusi in meno di sei mesi.

Nel caso di specie, le parti hanno potuto usufruire di tale procedura semplificata in mancanza di figli minorenni, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti. L’accordo è intervenuto per la determinazione dell’assegno divorzile e per lo scioglimento della comunione sull’unico bene immobile di proprietà dei coniugi (ex casa familiare).

La medesima procedura può essere attivata, oltre che per raggiungere una soluzione consensuale di separazione e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, anche nel caso di genitori che intendano raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.

Avv. Gianfranco Coppolecchia

Avv. Giandomenico Lavermicocca