La cliente, assistita dall’avv. Gianfranco Coppolecchia, si è vista riconoscere l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di febbraio 2022, incassando arretrati per euro 7.347,24.
In prima battuta l’INPS aveva riconosciuto l’assistita, con diagnosi di carcinoma mammario e chemioterapia in atto, invalida 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, senza tuttavia riconoscere la sussistenza dei requisiti sanitari per l’indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trani; è stato allegato al fascicolo di parte certificato dello specialista attestante un trattamento chemioterapico che, in relazione alla sua tossicità (neutropenia febbrile, artromialgie diffuse, astenia generalizzata, nausea, vomito, sindrome vertiginosa, neuropatia periferica), presentava un indice di Karnofsky pari al 40% per severo deficit di autonomia funzionale con conseguente necessità della presenza costante di un accompagnatore.
Sottoposta a visita la paziente, il consulente tecnico d’ufficio, confermava le risultanze del detto certificato, riconoscendo che la paziente, in relazione al trattamento chemioterapico, avesse subito un severo decalage funzionale, tale da giustificare l’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita. Ciò ha consentito il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, dando, altresì, atto, della necessita di una visita di revisione nel mese di dicembre 2023.
La pronuncia è interessante perché il C.T.U. non solo ha specificato i casi in cui il trattamento chemioterapico può dar luogo all’indennità di accompagnamento (si badi che non vi è alcun automatismo tra la chemioterapia e la detta prestazione) ma ha anche correttamente effettuato una stima del periodo in cui la paziente sarà impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita, riconoscendo per tale periodo (febbraio 2022 – dicembre 2023) l’indennità di accompagnamento (per un totale complessivo di circa euro 12.000,00) e rimettendo ogni successiva valutazione alla commissione INPS in sede di revisione.
La presenza di un trattamento chemioterapico altamente tossico nelle sue conseguenze è solo uno dei requisiti legittimanti la prestazione assistenziale dell’indennità di accompagnamento.
Si rimanda a successive note di commento l’analisi degli altri requisiti.
Di seguito si allega decreto di omologa del Tribunale di Trani – sezione Lavoro.
Aggiornato: 17 Aprile 2023 da studiolegale
Chemioterapia e indennità di accompagnamento
La cliente, assistita dall’avv. Gianfranco Coppolecchia, si è vista riconoscere l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di febbraio 2022, incassando arretrati per euro 7.347,24.
In prima battuta l’INPS aveva riconosciuto l’assistita, con diagnosi di carcinoma mammario e chemioterapia in atto, invalida 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, senza tuttavia riconoscere la sussistenza dei requisiti sanitari per l’indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trani; è stato allegato al fascicolo di parte certificato dello specialista attestante un trattamento chemioterapico che, in relazione alla sua tossicità (neutropenia febbrile, artromialgie diffuse, astenia generalizzata, nausea, vomito, sindrome vertiginosa, neuropatia periferica), presentava un indice di Karnofsky pari al 40% per severo deficit di autonomia funzionale con conseguente necessità della presenza costante di un accompagnatore.
Sottoposta a visita la paziente, il consulente tecnico d’ufficio, confermava le risultanze del detto certificato, riconoscendo che la paziente, in relazione al trattamento chemioterapico, avesse subito un severo decalage funzionale, tale da giustificare l’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita. Ciò ha consentito il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, dando, altresì, atto, della necessita di una visita di revisione nel mese di dicembre 2023.
La pronuncia è interessante perché il C.T.U. non solo ha specificato i casi in cui il trattamento chemioterapico può dar luogo all’indennità di accompagnamento (si badi che non vi è alcun automatismo tra la chemioterapia e la detta prestazione) ma ha anche correttamente effettuato una stima del periodo in cui la paziente sarà impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita, riconoscendo per tale periodo (febbraio 2022 – dicembre 2023) l’indennità di accompagnamento (per un totale complessivo di circa euro 12.000,00) e rimettendo ogni successiva valutazione alla commissione INPS in sede di revisione.
La presenza di un trattamento chemioterapico altamente tossico nelle sue conseguenze è solo uno dei requisiti legittimanti la prestazione assistenziale dell’indennità di accompagnamento.
Si rimanda a successive note di commento l’analisi degli altri requisiti.
Di seguito si allega decreto di omologa del Tribunale di Trani – sezione Lavoro.
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