Gli avvocati Gianfranco Coppolecchia ed Ettore De Toma, contestando le risultanze della relazione del C.T.U. depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, che aveva riconosciuto alla cliente una percentuale di invalidità civile pari al 70%, hanno proposto ricorso di merito dinanzi al Tribunale di Trani al fine di veder riconoscere in capo alla ricorrente il requisito sanitario almeno del 74% di invalidità ed il conseguente diritto a percepire l’assegno di invalidità civile.
In particolare, la difesa ha insistito affinché il predetto riconoscimento avvenisse con decorrenza antecedente rispetto al compimento del 67°anno di età. La legge prevede, infatti, che i titolari di assegno di invalidità civile (invalidi con una percentuale pari o superiore al 74%) al compimento del 67° anno di età vedono trasformarsi l’assegno di invalidità civile in assegno sociale sostitutivo con un grande ulteriore beneficio.
Vale a dire che, mentre per il riconoscimento dell’assegno sociale ordinario si considera il reddito familiare (reddito che, sommato a quello del coniuge, per il 2025 deve essere al di sotto di € 14.005,94); nel caso di trasformazione automatica dell’assegno di invalidità civile in assegno sociale sostitutivo si tiene conto solo ed esclusivamente del reddito personale (con una soglia che deve essere al di sotto di € 7.002,97).
Nella fattispecie, alla cliente, a seguito del predetto ricorso di merito, è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile dell’85% quando mancavano solo 15 giorni al compimento del 67°anno di età. E’ venuto qui in soccorso il messaggio INPS n. 4818/2015 che così recita: “Nel caso in cui la CTU riconosca la sussistenza del requisito sanitario da una data successiva a quella della domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante“.
La ricorrente avrà pertanto diritto – in virtù della sentenza favorevole ottenuta – ad un solo mese di assegno civile di invalidità, che al compimento del 67°anno di età si trasforma però automaticamente in assegno sociale sostitutivo, che nel caso specifico potrà essere erogato in quanto non si terrà conto del reddito familiare, che supererebbe nel caso specifico i limiti reddituali indicati, bensì solo di quello personale (la cliente non percepisce redditi).
Avv. Gianfranco Coppolecchia
Avv. Ettore De Toma
Posted: 3 Giugno 2025 by studiolegale
Assegno sociale sostitutivo… in extremis
Gli avvocati Gianfranco Coppolecchia ed Ettore De Toma, contestando le risultanze della relazione del C.T.U. depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, che aveva riconosciuto alla cliente una percentuale di invalidità civile pari al 70%, hanno proposto ricorso di merito dinanzi al Tribunale di Trani al fine di veder riconoscere in capo alla ricorrente il requisito sanitario almeno del 74% di invalidità ed il conseguente diritto a percepire l’assegno di invalidità civile.
In particolare, la difesa ha insistito affinché il predetto riconoscimento avvenisse con decorrenza antecedente rispetto al compimento del 67°anno di età. La legge prevede, infatti, che i titolari di assegno di invalidità civile (invalidi con una percentuale pari o superiore al 74%) al compimento del 67° anno di età vedono trasformarsi l’assegno di invalidità civile in assegno sociale sostitutivo con un grande ulteriore beneficio.
Vale a dire che, mentre per il riconoscimento dell’assegno sociale ordinario si considera il reddito familiare (reddito che, sommato a quello del coniuge, per il 2025 deve essere al di sotto di € 14.005,94); nel caso di trasformazione automatica dell’assegno di invalidità civile in assegno sociale sostitutivo si tiene conto solo ed esclusivamente del reddito personale (con una soglia che deve essere al di sotto di € 7.002,97).
Nella fattispecie, alla cliente, a seguito del predetto ricorso di merito, è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile dell’85% quando mancavano solo 15 giorni al compimento del 67°anno di età. E’ venuto qui in soccorso il messaggio INPS n. 4818/2015 che così recita: “Nel caso in cui la CTU riconosca la sussistenza del requisito sanitario da una data successiva a quella della domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante“.
La ricorrente avrà pertanto diritto – in virtù della sentenza favorevole ottenuta – ad un solo mese di assegno civile di invalidità, che al compimento del 67°anno di età si trasforma però automaticamente in assegno sociale sostitutivo, che nel caso specifico potrà essere erogato in quanto non si terrà conto del reddito familiare, che supererebbe nel caso specifico i limiti reddituali indicati, bensì solo di quello personale (la cliente non percepisce redditi).
Avv. Gianfranco Coppolecchia
Avv. Ettore De Toma
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