In tema di opposizione a sanzione amministrativa per difetto di precedenza

Il Tribunale di Trani, in accoglimento delle difese del sottoscritto difensore, ha rigettato l’appello proposto avverso sentenza di primo grado da parte di società, proprietaria di autovettura, cui era stata comminata sanzione amministrativa con decurtazione dei punti della patente al conducente, per aver questi omesso di rispettare il segnale di stop.

In particolare, ha evidenziato il Giudice che “l’eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere costituisce accadimento che rientra nella normale prevedibilità, che impone, pertanto, al conducente onerato della fermata al segnale di STOP, di assicurarsi che i veicoli presenti sulla carreggiata nella quale deve immettersi siano transitati prima di riprendere la marcia“.

Secondo il Giudice dell’appello “il giudizio di opposizione ha infatti ad oggetto non l’accertamento delle condotte di guida e/o della responsabilità dei conducenti dei veicoli marcianti sulla strada favorita, tipico del giudizio risarcitorio, ma l’opposizione proposta dall’automobilista avverso un verbale di contestazione per violazione della regola, nella specie di arresto al segnale di STOP, ritenuta certamente verificata dal primo giudice … Non può quindi costituire motivo di appello rilevante nel procedimento quello circa l’omessa valutazione da parte del primo giudice del comportamento dell’autovettura antagonista ovvero la disamina della velocità tenuta da tale ultima autovettura, proprio perché si tratta di accertamento estraneo all’oggetto del giudizio di opposizione a violazione amministrativa“.

In considerazione delle suesposte ed altre considerazioni, l’appello è stato rigettato con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Coppolecchia.

Di seguito, il testo integrale della sentenza