Esonero da responsabilità ex art. 2051 c.c. per la società appaltatrice del servizio manutenzione delle strade comunali

Nel caso di specie, in seguito ad azione risarcitoria (lesioni personali, danno biologico) promossa da cittadino nei confronti del Comune, che aveva a sua volta chiamato in causa la società appaltatrice del servizio di manutenzione stradale – assistita dal sottoscritto difensore – il Tribunale di Lecce ha ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per omessa manutenzione del tratto stradale in questione, in capo al solo Comune.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che la P.A., oltre a non aver segnalato tempestivamente il dissesto stradale alla società appaltatrice del servizio di manutenzione, nell’ambito dei propri poteri di controllo del territorio, conserva l’obbligo generale di custodia e vigilanza della rete stradale e dell’intero territorio comunale.

Peraltro, il Tribunale evidenzia che nel caso in oggetto il Comune non aveva segnalato alcun disservizio e/o ritardo nell’esecuzione dei lavori da parte della società assistita dallo scrivente difensore.

Tale orientamento è conforme a precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, secondo cui l’affidamento dell’appalto per manutenzione delle strade non può comportare il trasferimento in capo all’appaltatore della responsabilità da custodia e vigilanza sull’intero territorio comunale.

Avv. Giandomenico Lavermicocca

Di seguito il testo integrale della sentenza