La Pubblica Amministrazione, rappresentata dall’Avv. Gianfranco Coppolecchia, è risultata vittoriosa in grado di appello per effetto di sentenza con cui il Tribunale di Trani ha confermato la decisione di primo grado, respingendo il gravame proposto da controparte in materia di responsabilità da cose in custodia e sinistro stradale.
Il Giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova del nesso causale fra cosa nella custodia della Pubblica Amministrazione e danno e ha affermato che gli elementi oggettivi dell’illecito dedotto non appaiono riscontrarsi, con sufficiente grado di certezza probatoria, dagli elementi di prova offerti.
In particolare, lo scrivente difensore aveva evidenziato sia in primo grado che in appello l’illeggibilità ed inutilizzabilità ai fini della decisione di rappresentazioni fotografiche prodotte dall’attrice in bianco e nero e con una pessima qualità di stampa.
A tal riguardo, il Giudice del gravame, in accoglimento delle tesi difensive esposte, ha affermato che dalle foto in questione, assolutamente illeggibili, non è possibile riscontrare né che il veicolo di proprietà dell’attrice abbia riportato danni a causa dell’inciampo del mezzo nel canale di scolo scoperto, né tantomeno natura ed entità degli stessi.
Ha, altresì, aggiunto, in accoglimento dell’eccezione sollevata relativamente all’inattendibilità dei testimoni escussi, che, sebbene quest’ultimi abbiano confermato la dinamica del sinistro, riconoscendo lo stato dei luoghi e del veicolo nelle riproduzioni fotografiche loro esibite, la loro deposizione deve considerarsi tamquam non esset, non potendosi scorgere alcunché nelle ridette fotografie.
Ne è conseguito il rigetto dell’appello con condanna al pagamento delle spese legali in favore della P.A.
Di seguito il testo integrale della sentenza
Posted: 31 Ottobre 2024 by studiolegale
Responsabilità da cose in custodia e onere della prova. Vittoria in appello
La Pubblica Amministrazione, rappresentata dall’Avv. Gianfranco Coppolecchia, è risultata vittoriosa in grado di appello per effetto di sentenza con cui il Tribunale di Trani ha confermato la decisione di primo grado, respingendo il gravame proposto da controparte in materia di responsabilità da cose in custodia e sinistro stradale.
Il Giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova del nesso causale fra cosa nella custodia della Pubblica Amministrazione e danno e ha affermato che gli elementi oggettivi dell’illecito dedotto non appaiono riscontrarsi, con sufficiente grado di certezza probatoria, dagli elementi di prova offerti.
In particolare, lo scrivente difensore aveva evidenziato sia in primo grado che in appello l’illeggibilità ed inutilizzabilità ai fini della decisione di rappresentazioni fotografiche prodotte dall’attrice in bianco e nero e con una pessima qualità di stampa.
A tal riguardo, il Giudice del gravame, in accoglimento delle tesi difensive esposte, ha affermato che dalle foto in questione, assolutamente illeggibili, non è possibile riscontrare né che il veicolo di proprietà dell’attrice abbia riportato danni a causa dell’inciampo del mezzo nel canale di scolo scoperto, né tantomeno natura ed entità degli stessi.
Ha, altresì, aggiunto, in accoglimento dell’eccezione sollevata relativamente all’inattendibilità dei testimoni escussi, che, sebbene quest’ultimi abbiano confermato la dinamica del sinistro, riconoscendo lo stato dei luoghi e del veicolo nelle riproduzioni fotografiche loro esibite, la loro deposizione deve considerarsi tamquam non esset, non potendosi scorgere alcunché nelle ridette fotografie.
Ne è conseguito il rigetto dell’appello con condanna al pagamento delle spese legali in favore della P.A.
Di seguito il testo integrale della sentenza
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