Interessante principio espresso dal Tribunale di Trani in materia di contratto di locazione di immobile destinato ad attività di pubblica utilità stipulato tra società di capitali (locatrice) e Pubblica Amministrazione (conduttrice).
A fronte di una domanda della società locatrice di rimborso dei tributi IMU e TASI, in virtù di specifica clausola negoziale, che attribuiva alla P.A. conduttrice l’onere di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere, il Tribunale ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. n. 6882/2019), secondo cui la predetta clausola contrattuale è valida solo se l’obbligo di rimborso, in sede negoziale, è stato considerato dalle parti quale effettiva componente del canone di locazione e non quale ulteriore vantaggio del locatore.
Nel caso di specie, considerata la notevole entità del canone pattuito e ogni altra circostanza, il Giudice ha ritenuto di dover rigettare la domanda di rimborso, con conseguente declaratoria di nullità della citata clausola, in quanto il relativo onere posto a carico della P.A. non era stato qualificato quale componente integrante del canone negoziato.
Avv. Giandomenico Lavermicocca
Posted: 19 Maggio 2023 by studiolegale
Locazione: nullità della clausola che pone a carico della P.A. conduttrice l’onere dei tributi
Interessante principio espresso dal Tribunale di Trani in materia di contratto di locazione di immobile destinato ad attività di pubblica utilità stipulato tra società di capitali (locatrice) e Pubblica Amministrazione (conduttrice).
A fronte di una domanda della società locatrice di rimborso dei tributi IMU e TASI, in virtù di specifica clausola negoziale, che attribuiva alla P.A. conduttrice l’onere di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere, il Tribunale ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. n. 6882/2019), secondo cui la predetta clausola contrattuale è valida solo se l’obbligo di rimborso, in sede negoziale, è stato considerato dalle parti quale effettiva componente del canone di locazione e non quale ulteriore vantaggio del locatore.
Nel caso di specie, considerata la notevole entità del canone pattuito e ogni altra circostanza, il Giudice ha ritenuto di dover rigettare la domanda di rimborso, con conseguente declaratoria di nullità della citata clausola, in quanto il relativo onere posto a carico della P.A. non era stato qualificato quale componente integrante del canone negoziato.
Avv. Giandomenico Lavermicocca
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