Il soggetto ricorrente aveva accumulato una debitoria complessiva di circa 55.000 euro quasi totalmente contratta, non nei confronti di banche o finanziarie come spesso accade, bensì nei confronti dei nipoti.
La particolarità del procedimento in questione sta nel fatto che tale debitoria aveva ad oggetto interamente spese legali, cui era stata condannata la sovraindebitata a seguito di una vera e propria battaglia giudiziaria con i familiari, andata avanti per circa 16 anni e 5 gradi di giudizio (ivi inclusi due giudizi in Cassazione ed uno di rinvio).
Proprio in considerazione dell’origine del sovraindebitamento, i creditori nel corso del procedimento hanno eccepito la carenza del requisito soggettivo di “consumatore” in capo alla debitrice, oltreché l’assenza del requisito della meritevolezza.
Il sottoscritto Gestore della Crisi avv. Gianfranco Coppolecchia, nella propria relazione, ha esaminato compiutamente la vicenda, pervenendo alla conclusione della sussistenza di entrambi i contestati requisiti.
Quanto al requisito della meritevolezza, in particolare, ha dato atto che la debitrice non ha contratto la debitoria con mala fede o colpa grave, essendo la stessa stata condannata al pagamento delle spese legali di tutti i precedenti gradi solo dopo 13 anni di giudizi a seguito di sentenza della Corte di Appello di Bari che ha definito il procedimento di rinvio.
Il Giudice del Tribunale di Trani, in accoglimento dei rilievi del sottoscritto Gestore della Crisi, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, consentendo alla debitrice di portare in salvo, a patto della corretta e puntuale esecuzione del piano nei successivi cinque anni, la casa familiare pignorata, con asta già precedentemente fissata.
Di seguito il link della sentenza.
Posted: 28 Agosto 2023 by studiolegale
Piano di ristrutturazione dei debiti omologato e casa pignorata in salvo
Il soggetto ricorrente aveva accumulato una debitoria complessiva di circa 55.000 euro quasi totalmente contratta, non nei confronti di banche o finanziarie come spesso accade, bensì nei confronti dei nipoti.
La particolarità del procedimento in questione sta nel fatto che tale debitoria aveva ad oggetto interamente spese legali, cui era stata condannata la sovraindebitata a seguito di una vera e propria battaglia giudiziaria con i familiari, andata avanti per circa 16 anni e 5 gradi di giudizio (ivi inclusi due giudizi in Cassazione ed uno di rinvio).
Proprio in considerazione dell’origine del sovraindebitamento, i creditori nel corso del procedimento hanno eccepito la carenza del requisito soggettivo di “consumatore” in capo alla debitrice, oltreché l’assenza del requisito della meritevolezza.
Il sottoscritto Gestore della Crisi avv. Gianfranco Coppolecchia, nella propria relazione, ha esaminato compiutamente la vicenda, pervenendo alla conclusione della sussistenza di entrambi i contestati requisiti.
Quanto al requisito della meritevolezza, in particolare, ha dato atto che la debitrice non ha contratto la debitoria con mala fede o colpa grave, essendo la stessa stata condannata al pagamento delle spese legali di tutti i precedenti gradi solo dopo 13 anni di giudizi a seguito di sentenza della Corte di Appello di Bari che ha definito il procedimento di rinvio.
Il Giudice del Tribunale di Trani, in accoglimento dei rilievi del sottoscritto Gestore della Crisi, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, consentendo alla debitrice di portare in salvo, a patto della corretta e puntuale esecuzione del piano nei successivi cinque anni, la casa familiare pignorata, con asta già precedentemente fissata.
Di seguito il link della sentenza.
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