In favore di un cliente dello Studio SLC è stato riconosciuto stragiudizialmente un risarcimento danni per circa Euro 15.000 a seguito di sinistro verificatosi su una nota pista da sci delle Dolomiti.
Il D.Lgs. n. 40 del 2021 ha espressamente previsto l’obbligo per lo sciatore di essere dotato di assicurazione per la responsabilità civile per eventuali danni o infortuni arrecati a terzi. I gestori delle piste devono, dal canto loro, mettere a disposizione degli utenti una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile; la suddetta polizza viene, in genere, abbinata allo skipass acquistato.
L’obbligo non riguarda gli sciatori di fondo.
Nel caso di specie, è accaduto che il cliente dello studio è stato investito da uno sciatore posizionato a monte, che lo ha colpito nella parte posteriore degli sci, provocandone una rovinosa caduta e gravi lesioni.
E’ stato possibile ottenere il risarcimento dalla Compagnia assicuratrice in quanto, conformemente a quanto statuito nella polizza, vi è stato l’intervento di forze dell’ordine a seguito dell’incidente. Il relativo rapporto ha dato atto delle modalità del sinistro e delle dichiarazioni dei testimoni presenti.
Ai fini del risarcimento é stata, nel caso di specie, valorizzata la posizione degli sciatori al momento dell’impatto.
Si badi, infatti, che ai sensi dell’art. 19 del citato Decreto è previsto che “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle“. E’ stata, dunque, mediante l’espletata istruttoria, superata la presunzione ex lege di cui all’art. 28 del citato Decreto, secondo cui “Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi“.
Posted: 10 Luglio 2023 by studiolegale
Risarcimento danni in seguito ad incidente su pista da sci
In favore di un cliente dello Studio SLC è stato riconosciuto stragiudizialmente un risarcimento danni per circa Euro 15.000 a seguito di sinistro verificatosi su una nota pista da sci delle Dolomiti.
Il D.Lgs. n. 40 del 2021 ha espressamente previsto l’obbligo per lo sciatore di essere dotato di assicurazione per la responsabilità civile per eventuali danni o infortuni arrecati a terzi. I gestori delle piste devono, dal canto loro, mettere a disposizione degli utenti una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile; la suddetta polizza viene, in genere, abbinata allo skipass acquistato.
L’obbligo non riguarda gli sciatori di fondo.
Nel caso di specie, è accaduto che il cliente dello studio è stato investito da uno sciatore posizionato a monte, che lo ha colpito nella parte posteriore degli sci, provocandone una rovinosa caduta e gravi lesioni.
E’ stato possibile ottenere il risarcimento dalla Compagnia assicuratrice in quanto, conformemente a quanto statuito nella polizza, vi è stato l’intervento di forze dell’ordine a seguito dell’incidente. Il relativo rapporto ha dato atto delle modalità del sinistro e delle dichiarazioni dei testimoni presenti.
Ai fini del risarcimento é stata, nel caso di specie, valorizzata la posizione degli sciatori al momento dell’impatto.
Si badi, infatti, che ai sensi dell’art. 19 del citato Decreto è previsto che “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle“. E’ stata, dunque, mediante l’espletata istruttoria, superata la presunzione ex lege di cui all’art. 28 del citato Decreto, secondo cui “Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi“.
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