Ricorso contro Inps per il riconoscimento di cecità parziale

La cliente, chiamata a visita di revisione dall’INPS, riceveva verbale di mancata conferma del requisito sanitario legittimante lo status di “cieca parziale” con conseguente sospensione delle connesse provvidenze economiche.

Per il tramite dell’avv. Gianfranco Coppolecchia impugnava, dunque, contestualmente, il verbale di sospensione della prestazione e di successiva revoca definitiva della stessa, anche alla luce della sentenza n.14561/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Il ricorso veniva accolto dal Tribunale di Trani – sezione Lavoro sulla base di relazione tecnica con la quale il C.T.U., seppur con decorrenza differita, riconosceva l’assistita “cieca ventesimista“, vale a dire cieca con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L’occasione è gradita per ricordare che il riconoscimento dello status di cieca parziale dà luogo a due differenti tipi di prestazioni economiche da parte dell’INPS:

  • pensione per ciechi parziali (importo di euro 313,91/mese con un limite di reddito annuo di euro 17.920,00)
  • indennità speciale (importo di euro 217,64/mese senza limiti di reddito annuo).

Nel caso specifico, le due predette prestazioni andranno a cumularsi con l’indennità di accompagnamento già percepita mensilmente dalla cliente in virtù di ulteriori patologie da cui è affetta.

In allegato, decreto di omologa del Tribunale di Trani.