Violazione clausola di lealtà e buona fede contrattuale e risarcimento dei danni

Nel caso trattato dallo Studio SLC, la cliente conveniva in giudizio altro soggetto al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patìti a seguito della condotta in mala fede da questi tenuta.

In particolare, deduceva che: – veniva pubblicato bando di concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nuove o vacanti; – il bando consentiva la partecipazione in forma associata, a condizione che tale gestione venisse mantenuta dagli aggiudicatari per almeno dieci anni; – l’attrice e il convenuto decidevano di partecipare al bando in forma associata e, a tal fine, sottoscrivevano scrittura privata nella quale dichiaravano, tra l’altro, di non essere incompatibili ai fini della partecipazione alla procedura pubblica; – l’associazione riportava un punteggio utile per l’assegnazione di una sede farmaceutica; – l’assegnazione avveniva in effetti con specifica determinazione dirigenziale; – gli associati si adoperavano per individuare un immobile da affittare per l’esercizio dell’attività, stipulando preliminare di locazione con relativo deposito cauzionale; l’attrice versava la tassa di concessione regionale.

Tuttavia, dopo qualche tempo e a seguito dell’incontro delle parti presso studio di commercialista al fine di programmare la sottoscrizione del contratto di società, il convenuto – del tutto inaspettatamente – comunicava a mezzo pec all’attrice di essere divenuto incompatibile rispetto al predetto bando, avendo accettato incarico a tempo indeterminato presso struttura pubblica, dalla quale aveva ricevuto comunicazione di assunzione a seguito di scorrimento di vecchia graduatoria (circostanza mai comunicata nella fase precontrattuale).

Il Tribunale di Trani, aderendo alla tesi sostenuta dallo studio SLC, accoglieva la domanda di risarcimento del danno a titolo di lucro cessante per aver il convenuto tenuto un comportamento contrario ai doveri di correttezza, lealtà e buona fede e per avere indotto l’attrice ad accettare la sede assegnata e a porre in essere i conseguenti adempimenti.

La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1482 del 27.9.2023 ha, da ultimo, rigettato l’appello proposto dal convenuto con relativa condanna al pagamento di spese legali.