Nel caso trattato dallo Studio SLC, la cliente conveniva in giudizio altro soggetto al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patìti a seguito della condotta in mala fede da questi tenuta.
In particolare, deduceva che: – veniva pubblicato bando di concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nuove o vacanti; – il bando consentiva la partecipazione in forma associata, a condizione che tale gestione venisse mantenuta dagli aggiudicatari per almeno dieci anni; – l’attrice e il convenuto decidevano di partecipare al bando in forma associata e, a tal fine, sottoscrivevano scrittura privata nella quale dichiaravano, tra l’altro, di non essere incompatibili ai fini della partecipazione alla procedura pubblica; – l’associazione riportava un punteggio utile per l’assegnazione di una sede farmaceutica; – l’assegnazione avveniva in effetti con specifica determinazione dirigenziale; – gli associati si adoperavano per individuare un immobile da affittare per l’esercizio dell’attività, stipulando preliminare di locazione con relativo deposito cauzionale; l’attrice versava la tassa di concessione regionale.
Tuttavia, dopo qualche tempo e a seguito dell’incontro delle parti presso studio di commercialista al fine di programmare la sottoscrizione del contratto di società, il convenuto – del tutto inaspettatamente – comunicava a mezzo pec all’attrice di essere divenuto incompatibile rispetto al predetto bando, avendo accettato incarico a tempo indeterminato presso struttura pubblica, dalla quale aveva ricevuto comunicazione di assunzione a seguito di scorrimento di vecchia graduatoria (circostanza mai comunicata nella fase precontrattuale).
Il Tribunale di Trani, aderendo alla tesi sostenuta dallo studio SLC, accoglieva la domanda di risarcimento del danno a titolo di lucro cessante per aver il convenuto tenuto un comportamento contrario ai doveri di correttezza, lealtà e buona fede e per avere indotto l’attrice ad accettare la sede assegnata e a porre in essere i conseguenti adempimenti.
La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1482 del 27.9.2023 ha, da ultimo, rigettato l’appello proposto dal convenuto con relativa condanna al pagamento di spese legali.
Posted: 13 Ottobre 2023 by studiolegale
Violazione clausola di lealtà e buona fede contrattuale e risarcimento dei danni
Nel caso trattato dallo Studio SLC, la cliente conveniva in giudizio altro soggetto al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patìti a seguito della condotta in mala fede da questi tenuta.
In particolare, deduceva che: – veniva pubblicato bando di concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nuove o vacanti; – il bando consentiva la partecipazione in forma associata, a condizione che tale gestione venisse mantenuta dagli aggiudicatari per almeno dieci anni; – l’attrice e il convenuto decidevano di partecipare al bando in forma associata e, a tal fine, sottoscrivevano scrittura privata nella quale dichiaravano, tra l’altro, di non essere incompatibili ai fini della partecipazione alla procedura pubblica; – l’associazione riportava un punteggio utile per l’assegnazione di una sede farmaceutica; – l’assegnazione avveniva in effetti con specifica determinazione dirigenziale; – gli associati si adoperavano per individuare un immobile da affittare per l’esercizio dell’attività, stipulando preliminare di locazione con relativo deposito cauzionale; l’attrice versava la tassa di concessione regionale.
Tuttavia, dopo qualche tempo e a seguito dell’incontro delle parti presso studio di commercialista al fine di programmare la sottoscrizione del contratto di società, il convenuto – del tutto inaspettatamente – comunicava a mezzo pec all’attrice di essere divenuto incompatibile rispetto al predetto bando, avendo accettato incarico a tempo indeterminato presso struttura pubblica, dalla quale aveva ricevuto comunicazione di assunzione a seguito di scorrimento di vecchia graduatoria (circostanza mai comunicata nella fase precontrattuale).
Il Tribunale di Trani, aderendo alla tesi sostenuta dallo studio SLC, accoglieva la domanda di risarcimento del danno a titolo di lucro cessante per aver il convenuto tenuto un comportamento contrario ai doveri di correttezza, lealtà e buona fede e per avere indotto l’attrice ad accettare la sede assegnata e a porre in essere i conseguenti adempimenti.
La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1482 del 27.9.2023 ha, da ultimo, rigettato l’appello proposto dal convenuto con relativa condanna al pagamento di spese legali.
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