Responsabilità sanitaria e accertamento tecnico preventivo

Sono diversi i casi trattati dallo studio SLC in materia di responsabilità medico/sanitaria.

Qui si evidenzia l’estrema utilità dell’art. 8 della Legge Gelli Bianco che statuisce che “Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’art. 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente“, fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione.

In buona sostanza, chi ritiene di aver subìto le conseguenze negative di un intervento mal riuscito, di un’omissione diagnostica o, più in generale, di un errore medico o della struttura sanitaria, ha la possibilità di chiedere al Tribunale competente che venga nominato un collegio peritale al fine di valutare se la condotta dei sanitari o della struttura è stata conforme alle linee guida ed accertare il nesso di causalità tra tali condotte e l’evento dannoso lamentato.

Il vantaggio per le parti è determinato dal fatto che trattasi di un procedimento piuttosto snello, della durata di solito contenuta entro l’anno. Nominato il collegio peritale e avviate le operazioni peritali, nelle quali è consigliabile farsi assistere da propri consulenti di parte, l’iter si conclude – non già con una sentenza – bensì con il deposito di una relazione medica che è di per sé idonea a far chiarezza su quanto accaduto.

Tale perizia pone i presupposti per una soluzione conciliativa tra le parti, in quanto acquisibile al successivo eventuale giudizio di merito.

Può verificarsi che:

  • in caso di mancata evidenza di responsabilità a carico del medico/struttura sanitaria, il paziente danneggiato (o gli eredi) faccia marcia indietro ed eviti di introdurre un giudizio di merito più lungo e dispendioso, peraltro con scarse possibilità di accoglimento delle proprie istanze.
  • emergano già in sede di accertamento tecnico preventivo responsabilità a carico del medico/struttura e ciò favorisce chiaramente un dialogo tra le parti, che può consentire di raggiungere un accordo transattivo. Tuttavia, anche in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il paziente, con un elaborato peritale favorevole, avrà già uno strumento “forte” da poter utilizzare nel successivo giudizio di merito.

E’, infine, evidente che i costi da sostenere per un accertamento tecnico preventivo sono nettamente inferiori a quelli previsti per una causa di merito. Senza considerare che se la durata di un accertamento tecnico preventivo è di solito inferiore ad un anno, quella di un giudizio di merito in genere non è inferiore ai tre anni.

Si informa che, ad oggi, lo studio SLC ha trattato ad oggi svariate questioni – sia a tutela dei cittadini sia a tutela di strutture sanitarie – per casi di infezioni ospedaliere (es. Klebsiella Pneumoniae); omissioni diagnostiche con conseguente decesso del paziente; malpractice medica (intervento routinario mal riuscito per mancato rispetto delle linee guida); prescrizione di medicinali e conseguenti gravi reazioni allergiche.

Avv. Gianfranco Coppolecchia