Lo studio SLC risulta vittorioso in appello in causa avente ad oggetto richiesta di risarcimento dei danni cagionati all’utente della strada per effetto di attraversamento della sede stradale da parte di fauna selvatica.
La pronuncia del Tribunale di Trani, in accoglimento delle tesi del sottoscritto difensore della P.A., rigetta l’appello e conferma la decisione del giudice di prime cure di escludere il risarcimento dei danni, cogliendo l’occasione per ripercorrere la disciplina in materia, soffermandosi in particolare sui seguenti temi:
a) individuazione del criterio di imputazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2052 codice civile (“Danno cagionato da animali”);
b) individuazione nella regione quale soggetto legittimato passivo, con conseguente esclusione della provincia;
c) insussistenza, nel caso di specie, di eventuale residuale responsabilità della provincia ai sensi dell’art. 2043 c.c. per asserita omessa segnaletica di pericolo.
Avv. Gianfranco Coppolecchia
Si pubblica di seguito il testo integrale della sentenza.
Aggiornato: 17 Aprile 2024 da studiolegale
Danno cagionato all’utente della strada da attraversamento di cinghiali
Lo studio SLC risulta vittorioso in appello in causa avente ad oggetto richiesta di risarcimento dei danni cagionati all’utente della strada per effetto di attraversamento della sede stradale da parte di fauna selvatica.
La pronuncia del Tribunale di Trani, in accoglimento delle tesi del sottoscritto difensore della P.A., rigetta l’appello e conferma la decisione del giudice di prime cure di escludere il risarcimento dei danni, cogliendo l’occasione per ripercorrere la disciplina in materia, soffermandosi in particolare sui seguenti temi:
a) individuazione del criterio di imputazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2052 codice civile (“Danno cagionato da animali”);
b) individuazione nella regione quale soggetto legittimato passivo, con conseguente esclusione della provincia;
c) insussistenza, nel caso di specie, di eventuale residuale responsabilità della provincia ai sensi dell’art. 2043 c.c. per asserita omessa segnaletica di pericolo.
Avv. Gianfranco Coppolecchia
Si pubblica di seguito il testo integrale della sentenza.
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