L’art. 15 della Legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità sanitaria stabilisce che “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento…“.
Nel caso trattato dallo scrivente difensore, in sede di accertamento tecnico preventivo veniva depositato elaborato peritale da parte del nominato Collegio (medico legale e specialista).
Nel successivo giudizio di merito, il Giudice, ritenuto già accertato con la prima perizia il nesso causale tra operato dei sanitari ed evento dannoso (perdita di chances di sopravvivenza), riteneva dover disporre un’integrazione di perizia solo per la quantificazione delle chances di sopravvivenza perdute e dei danni patìti dai ricorrenti, eredi del de cuius.
Procedeva, a tal fine, alla nomina di un solo medico legale, che provvedeva al deposito della relazione.
Dopo il deposito dell’elaborato peritale, controparte eccepiva la nullità della c.t.u. e la necessità di rinnovazione della stessa per asserita violazione del precitato art. 15.
Tuttavia, il Tribunale adìto, in totale accoglimento delle tesi del sottoscritto difensore, ha respinto con ordinanza l’istanza di rinnovo della c.t.u. in quanto: “1) l’art. 15 L 24/2017 non prevede espressa sanzione di nullità, né può ritenersi che la ctu sia inidonea al proprio scopo, ben potendo, anche in assenza del Collegio peritale, offrire al giudice gli elementi necessari per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio, ferma la possibilità di valutare gli stessi in sede decisoria quale peritus peritorum; 2) nel caso di specie, peraltro, la valutazione in ordine alla responsabilità sanitaria è stata effettuata dal collegio peritale, nominato in sede di ATP, mentre la ctu espletata in corso di causa si è limitata a valutare e meglio precisare la chance di sopravvivenza e cioè, in sostanza, un profilo incidente sul solo danno risarcibile“.
Avv. Gianfranco Coppolecchia
Posted: 7 Maggio 2024 by studiolegale
Valida la c.t.u. in materia di responsabilità sanitaria anche in assenza di nomina collegiale
L’art. 15 della Legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità sanitaria stabilisce che “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento…“.
Nel caso trattato dallo scrivente difensore, in sede di accertamento tecnico preventivo veniva depositato elaborato peritale da parte del nominato Collegio (medico legale e specialista).
Nel successivo giudizio di merito, il Giudice, ritenuto già accertato con la prima perizia il nesso causale tra operato dei sanitari ed evento dannoso (perdita di chances di sopravvivenza), riteneva dover disporre un’integrazione di perizia solo per la quantificazione delle chances di sopravvivenza perdute e dei danni patìti dai ricorrenti, eredi del de cuius.
Procedeva, a tal fine, alla nomina di un solo medico legale, che provvedeva al deposito della relazione.
Dopo il deposito dell’elaborato peritale, controparte eccepiva la nullità della c.t.u. e la necessità di rinnovazione della stessa per asserita violazione del precitato art. 15.
Tuttavia, il Tribunale adìto, in totale accoglimento delle tesi del sottoscritto difensore, ha respinto con ordinanza l’istanza di rinnovo della c.t.u. in quanto: “1) l’art. 15 L 24/2017 non prevede espressa sanzione di nullità, né può ritenersi che la ctu sia inidonea al proprio scopo, ben potendo, anche in assenza del Collegio peritale, offrire al giudice gli elementi necessari per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio, ferma la possibilità di valutare gli stessi in sede decisoria quale peritus peritorum; 2) nel caso di specie, peraltro, la valutazione in ordine alla responsabilità sanitaria è stata effettuata dal collegio peritale, nominato in sede di ATP, mentre la ctu espletata in corso di causa si è limitata a valutare e meglio precisare la chance di sopravvivenza e cioè, in sostanza, un profilo incidente sul solo danno risarcibile“.
Avv. Gianfranco Coppolecchia
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