A seguito di ricorso per a.t.p. ai fini dell’accertamento del requisito sanitario previsto per l’assegno di invalidità civile – vale a dire una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99% – l’Inps si costituiva in giudizio eccependo il superamento della soglia reddituale prevista per l’anno 2023 per la prestazione in oggetto (reddito personale non superiore ad euro 5.391,88) e il conseguente difetto di interesse ad agire di parte ricorrente.
A sostegno dell’eccezione, l’Inps, in modo del tutto fuorviante, depositava estratto conto previdenziale del ricorrente, da cui si evinceva nella sezione “Reddito” per l’anno 2023 un importo di euro 17.504,08.
A beneficio di chi legge, si evidenzia che l’importo erroneamente indicato dall’Inps fa riferimento al reddito minimale da prendere in considerazione per l’anno 2023 ai soli fini del calcolo contributivo, e non certamente al reddito effettivamente percepito dal soggetto.
Il sottoscritto difensore – avv. Gianfranco Coppolecchia – contestava pertanto l’eccezione dell’Inps, depositando la dichiarazione fiscale del ricorrente 2024 – redditi 2023, da cui si evinceva un reddito complessivo di euro 6.000 e un reddito imponibile Irpef – detratti cioé gli oneri deducibili, in particolare contributi previdenziali – pari ad euro 600 circa.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, correttamente recependo le indicazioni della Suprema Corte, ha ribadito il principio secondo il quale ai fini dell’assegno di invalidità civile occorre tener conto del reddito del ricorrente imponibile ai fini Irpef, vale a dire del reddito complessivo lordo, detratti gli oneri deducibili.
Il Giudice ha, dunque, concluso, che “debba respingersi l’eccezione sollevata dall’Inps in ordine al superamento del requisito reddituale, con la conseguenza che, sulla base di una cognizione sommaria quale è richiesta in questa sede, deve ritenersi sussistente l’interesse ad agire in ordine alla prestazione richiesta“.
Avv. Gianfranco Coppolecchia
Posted: 7 Novembre 2024 by studiolegale
Assegno mensile di invalidità civile. Rigetto di eccezione dell’Inps in materia di requisito reddituale.
A seguito di ricorso per a.t.p. ai fini dell’accertamento del requisito sanitario previsto per l’assegno di invalidità civile – vale a dire una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99% – l’Inps si costituiva in giudizio eccependo il superamento della soglia reddituale prevista per l’anno 2023 per la prestazione in oggetto (reddito personale non superiore ad euro 5.391,88) e il conseguente difetto di interesse ad agire di parte ricorrente.
A sostegno dell’eccezione, l’Inps, in modo del tutto fuorviante, depositava estratto conto previdenziale del ricorrente, da cui si evinceva nella sezione “Reddito” per l’anno 2023 un importo di euro 17.504,08.
A beneficio di chi legge, si evidenzia che l’importo erroneamente indicato dall’Inps fa riferimento al reddito minimale da prendere in considerazione per l’anno 2023 ai soli fini del calcolo contributivo, e non certamente al reddito effettivamente percepito dal soggetto.
Il sottoscritto difensore – avv. Gianfranco Coppolecchia – contestava pertanto l’eccezione dell’Inps, depositando la dichiarazione fiscale del ricorrente 2024 – redditi 2023, da cui si evinceva un reddito complessivo di euro 6.000 e un reddito imponibile Irpef – detratti cioé gli oneri deducibili, in particolare contributi previdenziali – pari ad euro 600 circa.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, correttamente recependo le indicazioni della Suprema Corte, ha ribadito il principio secondo il quale ai fini dell’assegno di invalidità civile occorre tener conto del reddito del ricorrente imponibile ai fini Irpef, vale a dire del reddito complessivo lordo, detratti gli oneri deducibili.
Il Giudice ha, dunque, concluso, che “debba respingersi l’eccezione sollevata dall’Inps in ordine al superamento del requisito reddituale, con la conseguenza che, sulla base di una cognizione sommaria quale è richiesta in questa sede, deve ritenersi sussistente l’interesse ad agire in ordine alla prestazione richiesta“.
Avv. Gianfranco Coppolecchia
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