Vittoria nel merito. Riconoscimento di indennità di frequenza e handicap lieve

Con ricorso per accertamento tecnico preventivo l’avv. Ettore De Toma impugnava i verbali con cui l’Inps aveva negato ad una minore il riconoscimento della doppia prestazione (indennità di frequenza e handicap ex art. 3 – comma 1 – Legge 104/92). A seguito di visita medica, il consulente tecnico nominato, nonostante la produzione in giudizio di specifiche relazioni di neuropsichiatria infantile e di conseguente piano didattico personalizzato che prevedevano la necessità di frequentare un doposcuola specialistico, negava le prestazioni richieste.

L’avv. De Toma, contestando le risultanze dell’a.t.p., proponeva giudizio di merito al fine di veder ribaltato l’esito negativo della precedente fase.

In particolare, avvalendosi di una controperizia a firma di un consulente di parte specializzato in materia, nonché di ulteriore certificazione a sostegno di quella già precedentemente prodotta in atti, contestava punto per punto la relazione del precedente C.t.u., chiedendone la rinnovazione a mezzo di nomina di un nuovo consulente d’ufficio.

Ottenuta la nomina del nuovo C.t.u. e sottoposta la minore a nuova visita, esaminate da quest’ultimo le certificazioni e relazioni prodotte, veniva del tutto ribaltato l’esito del giudizio mediante riconoscimento dalla domanda amministrativa in favore della giovane assistita della doppia prestazione richiesta.

Le risultanze della c.t.u. venivano confermate dal Giudice del Tribunale di Trani con sentenza di merito e con condanna dell’INPS al pagamento delle spese processuali.

Viene di seguito prodotto il provvedimento del Tribunale di Trani – sezione Lavoro.