Resistente contumace – Accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis cpc comunque ammissibile

A beneficio degli addetti ai lavori, si segnala un’interessante ordinanza presidenziale del Tribunale di Trani del 4 marzo 2026 in materia di ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. nello specifico caso in cui parte resistente resti contumace.

Nel caso trattato dagli avv.ti Gianfranco Coppolecchia ed Ettore De Toma, veniva proposto da un condòmino ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti del Condominio al fine di accertare danni da infiltrazione e acque piovane nel box di proprietà e danni ai beni mobili ivi presenti. Il Condominio restava, tuttavia, contumace.

Nonostante la giurisprudenza di merito di segno contratrio, il Tribunale di Trani – con motivazione del tutto convincente – ha ritenuto ammissibile il ricorso “apparendo sussistente il presupposto primario di utile esperibilità del procedimento di istruzione preventiva mediante nomina di un C.t.u., avendo il procedimento mera funzione di istruzione preventiva e conciliativa“.

In buona sostanza, il Tribunale adìto ha ritenuto di non far ricadere sulla parte istante le conseguenze della scelta del Condominio convenuto di restare contumace, ritenendo comunque salva la funzione primaria del rimedio in questione.

D’altro canto, appare evidente che l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, anche se resa in contumacia di parte convenuta, possa comunque contribuire alla definizione della lite prima dell’instaurazione del giudizio di merito.

Va, altresì, considerato – a parere di chi scrive – che la declaratoria di inammissibilità del ricorso finirebbe per danneggiare oltremodo la parte istante, che oltre a lamentare ingenti danni, si vedrebbe costretta ad un esborso economico (spese vive e spese legali) del tutto inutile, mortificando così la scelta – corretta e auspicata dal legislatore – di accedere ad uno strumento deflattivo del contenzioso.

Avv. Gianfranco Coppolecchia

Avv. Ettore De Toma