Con sentenza n. 94/2025 la Corte Costituzionale ha stabilito che la c.d. “integrazione al minimo“ debba applicarsi anche all’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo puro (previsto per chi ha cominciato a versare contributi previdenziali a far data dal 1°gennaio 1996) e non soltanto a quelli calcolati anche con il sistema retributivo (ante 1996).
Ne consegue che quei lavoratori che, sino ad oggi, sussistendone i requisiti contributivi ed avendo una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità, hanno percepito un assegno IO calcolato in virtù del sistema interamente contributivo, potranno d’ora in avanti usufruire della predetta integrazione al minimo.
Nei suddetti casi, tutti i trattamenti di importo inferiore saranno infatti adeguati al minimo importo di euro 603,39, considerato quale livello base per assicurare al percipiente mezzi adeguati alle esigenze di vita.
E’ bene precisare però che l’efficacia della nuova previsione non è retroattiva.
L’integrazione dell’assegno al minimo sarà applicabile solo dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale in Gazzetta Ufficiale, cui l’INPS dovrà necessariamente adeguarsi.
Avv. Gianfranco Coppolecchia
Di seguito il testo del comunicato del 3 luglio 2025 della Corte Costituzionale:
Posted: 9 Luglio 2025 by studiolegale
Ottime novità per chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità (IO)
Con sentenza n. 94/2025 la Corte Costituzionale ha stabilito che la c.d. “integrazione al minimo“ debba applicarsi anche all’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo puro (previsto per chi ha cominciato a versare contributi previdenziali a far data dal 1°gennaio 1996) e non soltanto a quelli calcolati anche con il sistema retributivo (ante 1996).
Ne consegue che quei lavoratori che, sino ad oggi, sussistendone i requisiti contributivi ed avendo una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità, hanno percepito un assegno IO calcolato in virtù del sistema interamente contributivo, potranno d’ora in avanti usufruire della predetta integrazione al minimo.
Nei suddetti casi, tutti i trattamenti di importo inferiore saranno infatti adeguati al minimo importo di euro 603,39, considerato quale livello base per assicurare al percipiente mezzi adeguati alle esigenze di vita.
E’ bene precisare però che l’efficacia della nuova previsione non è retroattiva.
L’integrazione dell’assegno al minimo sarà applicabile solo dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale in Gazzetta Ufficiale, cui l’INPS dovrà necessariamente adeguarsi.
Avv. Gianfranco Coppolecchia
Di seguito il testo del comunicato del 3 luglio 2025 della Corte Costituzionale:
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