Lo Studio ha assistito in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari una cliente, che aveva acquistato da una società un immobile ad uso abitativo.
Tale immobile, prima del predetto acquisto, era stato oggetto di contratto con cui la precedente società proprietaria (comodante) lo aveva concesso in comodato gratuito ad un’altra persona (comodataria).
Quest’ultima veniva citata in giudizio dalla nostra assistita, terza acquirente, per veder accertato il diritto alla restituzione dell’appartamento con richiesta di condanna al relativo rilascio dell’immobile libero e sgombro da persone e cose.
In corso di causa la comodataria chiedeva il rigetto della domanda in virtù dell’opponibilità alla ricorrente del precedente contratto di comodato.
Il Tribunale di Bari, in totale accoglimento delle tesi difensive dello Studio, accoglieva la domanda e condannava la controparte a rilasciare immediatamente l’immobile in virtù del seguente principio di diritto: “Il contratto di comodato di immobile, stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all’acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all’art. 1599 c.c., sicché l’acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall’esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, ad libitum, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa“.
Avv. Giandomenico Lavermicocca
Posted: 21 Luglio 2025 by studiolegale
Inopponibilità del contratto di comodato nei confronti del terzo acquirente dell’immobile
Lo Studio ha assistito in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari una cliente, che aveva acquistato da una società un immobile ad uso abitativo.
Tale immobile, prima del predetto acquisto, era stato oggetto di contratto con cui la precedente società proprietaria (comodante) lo aveva concesso in comodato gratuito ad un’altra persona (comodataria).
Quest’ultima veniva citata in giudizio dalla nostra assistita, terza acquirente, per veder accertato il diritto alla restituzione dell’appartamento con richiesta di condanna al relativo rilascio dell’immobile libero e sgombro da persone e cose.
In corso di causa la comodataria chiedeva il rigetto della domanda in virtù dell’opponibilità alla ricorrente del precedente contratto di comodato.
Il Tribunale di Bari, in totale accoglimento delle tesi difensive dello Studio, accoglieva la domanda e condannava la controparte a rilasciare immediatamente l’immobile in virtù del seguente principio di diritto: “Il contratto di comodato di immobile, stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all’acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all’art. 1599 c.c., sicché l’acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall’esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, ad libitum, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa“.
Avv. Giandomenico Lavermicocca
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