Illegittima chiamata a visita di revisione da parte dell’INPS

Un cliente, con l’assistenza dell’avv. Gianfranco Coppolecchia, ha ottenuto a seguito di accertamento tecnico preventivo il riconoscimento del requisito sanitario previsto per l’assegno di invalidità civile (invalidità riconosciuta – 77%).

Il decreto emesso dal Tribunale adìto aveva omologato le risultanze dell’elaborato peritale del C.T.U., il quale aveva altresì evidenziato, in virtù delle patologie riscontrate, la necessità di sottoporre il paziente a visita di revisione dopo 24 mesi dallo svolgimento delle operazioni peritali tenutesi a novembre 2024.

Tuttavia, a distanza di un solo anno, nel mese di novembre 2025 perveniva all’assistito una lettera INPS di convocazione a visita di revisione della prestazione riconosciuta.

La chiamata a revisione dell’INPS è illegittima perché contraria a quanto già omologato dal Tribunale adìto ed, in particolare, contraria al contenuto della perizia a firma del consulente tecnico d’ufficio.

Saggiamente, a seguito di formale contestazione amministrativa da parte del sottoscritto difensore, l’INPS è tornata sui propri passi, comunicando l’archiviazione della pratica di revisione e riconoscendone l’illegittimità.

Con la conseguenza che il cliente potrà godere – certamente ancora per un anno – della prestazione riconosciuta in sede di a.t.p.

Avv. Gianfranco Coppolecchia